L’accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.
La Legge13/89 concede ai cittadini contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).
Il D.M. 236/89, attuativo della Legge in questione, è però molto più preciso nell’identificazione di termini e concetti.
Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Visitabilità: Si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s’intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.
Adattabilità: È la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Un edificio si considera adattabile quando, con l’esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, può essere reso accessibile.
Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio le dimensioni minime delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità, le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6).
Per quanto riguarda gli edifici e gli spazi pubblici vi è stata l’emanazione di un ulteriore decreto attuativo.
ACCESSO AGLI EDIFICI PRIVO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per accedere agli edifici è necessario che l’ingresso si trovi sullo stesso piano dei percorsi pedonali, oppure che ci siano rampe di accesso, di larghezza minima pari a 150cm e con una pendenza non superiore all’8%.
Nelle zone di ingresso, ogni rampa deve essere dotata di aree di disimpegno, e la superficie non deve essere inferiore a 130×130 cm.
Nel caso la lunghezza della rampa sia superiore ai 10 m, è meglio dotare quest’ultima di adeguati ripiani di sosta.
Lungo un lato della rampa va posto un corrimano, a circa 80 cm di altezza, costruito in materiale non scivoloso e di facile impugnatura.
Le scale rappresentano l’ostacolo maggiore per le persone in carrozzina.
La situazione va risolta con la costruzione di rampe, di ascensori o di pedane montacarrozzine.
Le cabine degli ascensori devono avere una superficie minima pari a 130x150cm, la porta deve avere una larghezza superiore a 90cm, il quadro dei pulsanti deve essere collocato ad un’altezza compresa tra i 100 e i 130cm.
L’arresto deve essere al piano, e di fronte all’uscita occorre lasciare uno spazio libero di almeno due metri.
In alternativa all’ascensore, si può collocare una pedana monta-carrozzina: il suo impiego, però, è garantito dall’ingombro al vano scale durante l’uso.
Le soglie devono avere un dislivello massimo di 2,5 cm.
Le porte devono essere facilmente manovrabili, e la larghezza deve essere compresa tra 80 e 100cm.
La soluzione ideale consiste in porte scorrevoli munite di meccanismo automatico, altrimenti è meglio posizionare la maniglia (che deve essere di facile uso) ad un’altezza da terra che non deve superare i 100 cm.